Iperal rivoluziona le offerte Basta premi, servizi alla persona – Cronaca – La Provincia di Sondrio – Notizie di Sondrio e provincia

Iperal rivoluziona le offerte Basta premi, servizi alla persona – Cronaca – La Provincia di Sondrio – Notizie di Sondrio e provincia.

RAI “AFFARI TUOI” : MAXI-MULTA

RAI “AFFARI TUOI” : MAXI-MULTA

la “saga” dei pacchi di Affari Tuoi continua e la Procura di Roma rigetta la querela sporta dei notai di Affari tuoi al tg satirico Striscia la notizia…per la Procura non solo non esiste reato di diffamazione da parte di Mediaset ma, anzi, il gioco dei pacchi è stato «irregolare» e «assolutamente scorretto». si legga l’articolo

L'Efficacia dei Giochi per l'Advertising Online

Ribloggato da Il Giornalaio:

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Di innergame advertising, della comunicazione pubblicitaria all'interno dei giochi, e più in generale del valore dei giochi come medium, parlo dal 2005 avendone sperimentato l'efficacia negli ultimi dieci anni.

In questi giorni MediaBrix, società statunitense che offre soluzioni di comunicazione pubblicitaria in-app e in-game social e mobile, ha pubblicato i risultati di uno studio sugli annunci per appunto social gaming…

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Un articolo molto interessante che può trovare molteplici applicazioni marketing.

ADUC – Lettera – Informazioni operazione a premio

ADUC – Lettera – Informazioni operazione a premio.

La Collection sbarca su YouTube?

sono alla ricerca di link simili a questo dove il Catalogo a premio o la Collection possa essere vista anche su Youtube

grazie li aggiornamenti e post.

Punti premio concorsi fedeltà, cessione tra partner – “Quale il futuro della Coalition?”

Catalogo_premi_SISA_2012-14_Pagina_24

Con la risoluzione 101/E del 26 novembre scorso l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente sancito che l’attività di trasferimento “bollini” o “punti” da un’azienda all’altra, per essere successivamente assegnati ai clienti, è un’attività che non sconta l’iva ma bensì l’imposta sostitutiva del 20%;

l’Agenzia delle Entrate con tale risoluzione chiarisce quale debba essere il corretto trattamento fiscale da applicare al trasferimento dei “bollini”, nel caso in cui il cliente richieda come premio, non un bene, ma i punti di un altro concorso o manifestazione a premio; La questione, in sostanza, scaturisce dall’eventualità che il cliente, sulla base dei punti accumulati, opti ad esempio per l’acquisizione dei bollini di altre Insegne.

Per tale ipotesi, le società prevedono, su base contrattuale, la possibilità di scambiarsi i punti a fronte di un corrispettivo (Nectar?). L’Agenzia precisa, in primo luogo, che tali punti costituiscono un vero e proprio premio presente nel catalogo. Quindi, il corrispettivo percepito dal cedente è esente dall’Iva e l’acquirente è tenuto al versamento dell’imposta sostitutiva del 20%, ai sensi dell’articolo 19, comma 8, legge 449/1997.

Tale chiarimento dell’Agenzia trova anche riscontro circolare 89/E del 24 marzo 1998; qui si precisava che tra le operazioni non imponibili, che scontano l’imposta sostitutiva del 20%, devono essere comprese “anche quelle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi che per un qualunque motivo non sono state assoggettate all’imposta sul valore aggiunto e quindi anche quelle non rilevanti o esenti”.

In conseguenza di quanto sopra essendo l’acquisto dei punti un’operazione esente da Iva, la società partner che acquista i punti dovrà corrispondere l’imposta sostitutiva del 20 per cento.

Il primo pensiero che mi è scaturito dalla lettura della notizia di cui sopra è stato: “…difficile la gestione delle coalizioni!…anche sotto l’aspetto fiscale!“;  il secondo è stato: “Quale il futuro della Coalition in Italia?”; personalmente mi piacerebbe tanto avere in tasca un’unica tessera per raccogliere punti ovunque (dal benzinaio, dal negozio di elettronica e dal parrucchiere…) ed avere alla fine del periodo promozionale un bel po’ di punti da spendere nel rispetto delle piu’ fantasiose meccaniche di redemption attualmente disponibili sul mercato. (recentemente grazie a Nectar ho redento una fantastica centrifuga ed una caraffa Brita…che gioia!)

Terzo pensiero:  non è possibile “smaterializzare” tutte le card che ogniuno di noi oggi possiede e creare un’unico circuito valido per tutti??? Già in molti “smaterializzano” la card – TotalErg ha fatto scuola in tale direzione; ma a quando l’avvento di un unico circuito che si interfaccia con tutti  gli aderenti in maniera semplice e diretta? anche alla luce delle complicazioni fiscali sopra citate credo che, nonostante la tecnologia attualmente disponibile, sarà sempre piu’ difficile pensare, almeno per l’Italia, ad un borsellino elettronico che raccolga punti / bollini e che possa essere utilizzato ovunque per redimere e premiare, magari, con moneta elettronica.

Qualcuno disse …”I had a dream!”… effettivamente, il sogno, sul lungo periodo si è trasformato in realtà.

Quali le attuali tendenzze Italiane ed Europee?  qualcuno conosce casi che fanno scuola o anche semplici casi studio che vorrebbe raccontare? bene questo spazio è disponibile; mi piacerebbe raccogliere le esperienze degli addetti ai lavori …il tutto con un fine molto concreto, liberarmi definitivamente di tutte “card” plastificate che invadono ed inspessiscono il mio portafoglio! :)

Cos’è la “vendita abbinata” ? come gestirla?

La vendita abbinata consiste nell’offrire al consumatore due prodotti ad un prezzo speciale vantaggioso rispetto all’acquisto individuale dei singoli prodotti.

Fino a prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 114/1998 affinchè la vendita abbinata non si configurasse come un’operazione a premio era necessario che :

1. i prodotti fossero venduti in un’unica confezione (es. utilizzo di blister ad hoc);
2. il prezzo complessivo dell’offerta doveva essere superiore a quello di uno solo dei prodotti;
3. il prodotto di valore maggiore doveva scaturire dall’attività oggetto dell’azienda che lo commercializzava;
4. La vendita doveva comunicare in maniera chiara una “riduzione di prezzo” e non doveva far riferimento “premi”;
5. Sulla confezione deve essere riportata la precisa indicazione del prezzo cumulativo e del costo dei singoli articoli;

Con il passare del tempo tale prassi è stata in parte abbandonata e sempre più spesso ci si trova innanzi a prodotti venduti insieme ma non con un`unica confezione e senza indicazione esplicita dei singoli prezzi di vendita o delle indicazioni percentuali di sconto applicate e con una semplice semplice indicazione di un prezzo di vendita univoco.

Giuridicamente il decreto legislativo n. 114/1998 ha “cancellato” la fattispecie in oggetto ed il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti ed oggi, assecondando l’ interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico, le “vendite abbinate” sono state fatte rientrare definitivamente nelle operazioni a premio.

In sede di “attuazione” di tale pratica commerciale pertanto in presenza di un “vuoto normativo” sarebbe preferibile che la vendita rispetti quantomeno i requisiti minimi di pubblicità e trasparenza per il consumatore e pertanto parrebbe opportuno e consigliabile in sede di attuazione di tale pratica il rispetto di alcuni requisiti quali :

a) l’indicazione specifica del prezzo di ciascuno dei prodotti che vanno che vanno a comporre la vendita abbianata;
b) l’indicazione specifica della percentuale di sconto applicata
c) il prezzo scontato di entrambi i prodotti
d) la chiara indicazione del prezzo finale (cumulativo)

Sempre secondo un recente orientamento del Mi.Se. gli stessi prodotti oggetto della promozione dovrebbero poter essere acquistabili dal consumatore anche singolarmente nella stessa “location” dove ha luogo la promozione.

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