Nuova proposta di legge Europea in materia di Privacy

Interessanti novità in materia di privacy.

il 25 Gennaio è stata presentata dalla Commissione Europea una proposta di revisione della normativa comunitaria sulla protezione dei dati personali risalente al 1995;  obiettivo? rafforzare i diritti degli utenti in materia di privacy online e uniformare le 27 diverse legislazioni dei Paesi membri dell’Unione. Era ora!

In attesa che la proposta passi ora al Parlamento Europeo ed al Consiglio dei Ministri per la discussione è possibile scaricare il documento da questo link testo proposta

Cosa si deve intendere per SELF LIQUIDATING ?

In grande crescita negli ultimi anni, il termine “Self Liquidating” individua quelle iniziative promozionali di raccolta a premi con contributo, minicollection. o promozioni di breve periodo tanto utilizzate da GD/GDO e non solo.
La self liquidating si sostanzia generalmente in un’operazione di periodo limitato, nella quale, a fronte di un impegno richiesto in termini di spesa e, dietro versamento di un contributo in denaro, da parte del partecipante è prevista la corresponsione di un premio.
Recentemente affianca lo sviluppo della self liquidating tout court, legata al valore dello scontrino, la collection di breve durata (minicollection) ossia quell’operazione promozionale all’interno della quale il conseguimento del premio è legato alla raccolta di prove d’acquisto (rappresentate da bollini o coupon)”.
Secondo alcuni per self liquidating si dovrebbe intendere letteralmente un’operazione promozionale che si autofinanzia, una campagna di breve periodo che dovrebbe permettere al promotore di stimolare le vendite a fronte di investimenti netti limitati e che si autosostengono; per alttri il contributo economico richiesto al consumatore generalmente dovrebbe coprire per intero le spese del promotore e quindi l’operazione promozionale sarà totalmente a costo zero per l’azienda.
A livello normativo le self liquidating sono manifestazioni a premio parificabili alla “vendita con contributo” e riconducibili nel novero delle manifestazioni a premio, ai sensi del dpr 430/2001; Il comma 2 dell’art. 3, infatti, stabilisce che “sono considerate operazioni a premio anche quelle nelle quali, all’acquirente di uno o più prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato”. Il dpr precisa che il contributo richiesto non deve essere superiore al 75% del costo del prodotto o servizio sostenuto dall’azienda promotrice, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, e che il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto. In pratica, il consumatore, attraverso un acquisto fatto, si vede riconosciuto il diritto a partecipare a un’altra vendita a prezzi molto vantaggiosi. Affinchè tale operazione non venga considerata ingannevole, occorre che sussista una differenza di prezzo tra il valore di acquisto del prodotto e il contributo richiesto al cliente e offerto a un prezzo ”speciale”. Si noti che dato che il costo del prodotto o servizio acquistabile con contributo deve essere valutato al netto dell’iva, ai fini della comparazione anche il contributo dovrà essere calcolato al netto dell’imposta.
Si noti un’importante differenza esistente tra vendita abbinata e self liquidating: nella seconda non si ha una vendita a prezzo speciale di due prodotti congiuntamente, ma il minor costo del prodotto offerto in promozione è un regalo, cioè un premio. Si deve, pertanto, ritenere che la self liquidating costituita da vendita con contributo rientri tra le manifestazioni a premio regolate dal dpr 430.
Le self liquidating, sono in una fase di grande sviluppo con forte utilizzo in gdo ed in parte nelretail e compagnie petrolifere; dall’approdo in Italia dagli Stati Uniti circa 10 anni quali oggi le nuove tendenze in materia? Quali le ultimissime novità ? e gli eventuali ulteriori sviluppi?

Promotion Magazine : “sfogliabile” on line l’ultimo numero.

E’ “sfogliabile” on line l’ultimo numero di Promotion Magazine la rivista di riferimento del mondo delle promozioni.
Interessante leggere l’intro nella quale si pone in evidenza come il mercato del promozionale abbia un elevato potenziale per le agenzie italiane e non solo, soprattutto sul mercato estero.
Si evidenzia inoltre come il mercato delle promozioni e della fidelizzazione sia sempre piu’ destinato ad essere al centro degli investimenti delle aziende in presenza dei una crisi e economica che non stenta a rallentare.
Per quanto concerne il mondo dei concorsi consiglio di leggere con attenzione la rubrica “vizi e virtu’ dei concorsi in rete” dove vengono recensiti svariati concorsi web indetti dalle aziende.
di seguito il link dove poter agevolmente leggere la rivista: Promotion Magazine

Utilizzo dei Gettoni d’oro nei concorsi a premio : nuove coordinate AAMS

In una email giuntami dal competente Ministero mi è stato comunicato quanto segue : “Con nota del 5 dicembre 2011, l’AAMS ha trasmesso a questo ufficio una nota di risposta che l’Avvocatura generale dello Stato ha dato ai Monopoli su sua richiesta nella quale si assimilano al denaro i gettoni o i lingotti d’oro sostenendo che, quando vengono dati in premio tali beni, i concorsi a premio sono riconducibili alle lotterie gioco riservato allo Stato.
Sono stato pertanto invitato a prendere contatto con AAMS, in quanto Autorità competente in materia,ad oggi nessuna risposta è giunta alle mie email…
A fronte di quanto sopra il mio consiglio è quello di NON utilizzare i gettoni d’oro come premio nei concorsi a premio, il rischio è quello di vedersi arrivare sanzioni o peggioo da marte dei Monopoli il che non è consigliabile!
se qualcuno ha qualche notizia in merito è ben accetto il post! grazie

La Cucina Italiana in edicola con Guardini

a partire da questo mese con La Cucina Italiana il nuovissimo set di tagliabiscotti di Natale! affrettatevi…

importanti novità all’orizzonte? attualmente in discussione in Parlamento un estratto del disegno di legge

79‐ Semplificazione della disciplina dei concorsi e manifestazioni a premio
Art. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 dell’articolo 1, è sostituito dal seguente:
“6. Tutte le fasi del gioco destinate all’aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le
attività connesse al confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio
postale, telefonico o mediante internet o mediante carte di pagamento possono svolgersi anche al di fuori del
detto territorio”;

b) all’articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole “sconti di prezzo” sono aggiunte le seguenti “anche se differiti o aleatori”;
2) dopo le parole “assoggettati all’imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva,” sono inserite
le seguenti “compresi i buoni spesa di valore predeterminato da utilizzare nell’ambito di un circuito di pagamento, anche elettronico, idoneo a selezionare i punti di vendita nei quali gli stessi sono spendibili e le categorie di beni ammessi all’acquisto,”;
3) dopo la parola “denaro,” sono aggiunte le seguenti: “anche in formato elettronico, salvo che per i premi di
importo pari o inferiore all’importo dei beni al cui acquisto è condizionata la partecipazione alle
manifestazioni,”;

c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 è sostituita dalla seguente:
“b) le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a persone presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei concorrenti in luoghi diversi, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese; a tal fine si considerano presenti alle manifestazioni anche i telespettatori o, per le emittenti radiofoniche, gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento telefonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza;”

d) dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente:
“6‐bis. Per le manifestazioni radiotelevisive escluse dalla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio ai
sensi dell’articolo 6 del presente decreto, il soggetto promotore predispone un apposito regolamento, volto a garantire la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i concorrenti, Il regolamento contiene l’indicazione del soggetto o dei soggetti promotori, della durata, dell’ambito territoriale, delle
modalità di svolgimento della manifestazione, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in
palio, del termine della consegna degli stessi e dei criteri di selezione dei concorrenti, è autocertificato con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della impresa promotrice ed è
conservato presso la sede di quest’ultima per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi
successivi alla sua conclusione”.

2. I soggetti promotori adottano il regolamento di cui all’articolo 6‐bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, inserito dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal centottantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le somme relative alle cauzioni di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
2001, n. 430, incassate a seguito di violazioni della normativa sulle manifestazioni a premio, sono riassegnate al
fondo di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche per essere utilizzate per concedere, nei
limiti delle somme disponibili, eventuali indennizzi ai consumatori danneggiati dalle violazioni stesse.
4. E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. All’articolo 12, del decreto‐legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1‐bis. Le sanzioni specificamente previste dalla lettera o)
del comma 1 si applicano esclusivamente in caso di effettuazione di concorsi a premio per i quali, con
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è
accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la diversa disciplina sanzionatoria vigente in materia ”.
RELAZIONE
Le disposizioni contenute nel presente articolo permettono di chiarire la disciplina delle manifestazioni e dei
giochi a premio, per quanto riguarda quelli effettuati da emittenti radiotelevisive.

Guardini nel Promozionale

Guardini apre al Promozionale

Aumento Aliquota IVA e Imposta Sostitutiva

come noto dal 17 settembre 2011, in forza della conversione in Legge del DL 138/2011, è stato introdotto l`aumento dell`aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%, restando invece invariate le aliquote agevolate del 4% e del 10%.

In riferimento all`imposta sostitutiva da applicarsi alle manifestazioni a premio, nulla prevede la sopra citata norma.

E’ da ritienersi pertanto, che in mancanza di una modifica specifica del comma 8, dell`art. 19 della Legge 449/97, l`aliquota applicabile quale imposta sostitutiva, resti invariata al 20%.

Il c.8 dell’art. 19 L. 499/97 testualmente cita:
“Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell`imposta sul valore aggiunto, si applica un` imposta sostitutiva del 20% con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto”.

Quali gli articoli promozionali maggiormente acquistati?

Da un ricerca che ho trovato in rete sono stato affascinato dalla fotografia del mercato del promozionale nel 2006 e da  una serie di interessanti dati che sostanzialmente possono essere visualizzati cliccando su questo link. 2006_ops_ricerca

La fotografia che si vede è quella degli Investimenti in Attività Promozionali degli Operatori Economici Italiani nel corso del 2006; interessante sarebbe capire a distanza di 5 anni dove il mercato si sia maggiormente focalizzato e quali le nuove tendenze?

Sicuramente sono entrati in campo i voucher, i buoni spesa, le carte etc etc; cosa ne pensate? qualcuno di voi ha importanti informazioni da pubblicare per il 2011?

 

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