la Natura dei Premi ed il loro Valore: eccezioni

Con attinenza ai premi che si promettono di assegnare il D.p.R. 430/2001 all’art. 11 prescrive che nel regolamento concorso  della manifestazione i premi siano indicati nella loro natura e nel loro valore. la mancanza di tale indicazione è causa di sanzioni.
Nel regolamento concorso dovrà essere precisato anche il valore unitario dei beni offerti in premio. Unitamente alla natura del bene o del servizio oggetto del premio il promotore avrà altresì l’obbligo di specificare nel regolamento il suo valore “indicativo”, cioè il valore che quel bene o servizio ha nel momento in cui viene promesso nel normale commercio.

Per quanto concerne poi il fatto se “Gli oggetti di minimo valore” costituiscano Montepremi la lett. d) dell’art. 6 del D.p.r. 430/2001 codifica quale ipotesi derogatoria dall’assoggettabilità delle manifestazioni a premio le iniziative “nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore” ed a condizione che il loro conferimento non dipenda dalla natura o dall’entità delle vendite a cui le offerte stesse sono collegate. Tuttavia, nel caso di conferimento di molteplici premi, ad es. 1000 premi del valore ciascuno di € 0,80, in questo caso sarà comunque indispensabile attenersi alla normativa del D.p.r. 430/2001 e effettuare pertanto la comunicazione al Ministero, fideiussione etc etc in quanto il Montepremi complessivo, nonostante il valore minimo di ciascun premio. Il Montepremi sarà infatti, comunque, quantificabile in una somma superiore agli € 2 di cui sopra (o,80 x 1000 premi = Montepremi € 800) e assogettato alla disciplina sui concorsi.

Dovrà intendersi come minimo valore per la legislazione in materia con espresso riferimento anche anche alla circolare n.88/E del 22 Luglio 1998 del Ministero delle Finanze intendendosi il bene avente un valore limitato a € 2.

14 Risposte

  1. Ciao Alfonso, complimenti per il blog, davvero “significativo” nel panorama italiano e veramente ricco sul tema! Ci vuole tempo per scrivere, raccogliere e organizzare (e bravura nel farlo bene), quindi … complimenti 😉

    Volevo chiederti un confronto su di un passaggio:

    “Il Montepremi sarà infatti, comunque, quantificabile in una somma superiore agli € 2 di cui sopra (o,80 x 1000 premi = Montepremi € 800) e assogettato alla disciplina sui concorsi”

    Quando vedo il dettato normativo, che esclude dalla disciplina quelle iniziative “nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore”, non vedo scritto “nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sia nell’entità del singolo premio che nel montepremi totale” … e questo mi porta a pensare come “escluso” quello che tu invece indichi come “rientrante”, ovvero un concorso dove ci sono 1000 premi da 80 centesimi.

    Ci sono state delle interpretazioni autentiche in questo senso o delle sentenze o altri riferimenti?

    In questo caso, è stato anche indicato un “massimale del montepremi”? Perchè se il dettato fa riferimento a “premi” al plurale sembra lasciar intendere “più di uno” … e se il valore “modico” è stato individuato in 2 euro (nel 1998, siamo nel 2009, reggerebbe una valutazione associata all’inflazione per portare questo modico valore a 5 euro o giù di lì), se io ho due premi da 2 euro, sono “escluso” o “rientro”? E se i premi sono 10?

    Nell’interpretazione che proponi (montepremi ricco, rientra) nel dettato (ripeto mi manca probabilmente qualche riferimento normativo) legislativo mancherebbe (almeno, l’ho cercato ma non l’ho trovato) una “soglia” sul montepremi (salvo, ma mi sembra contrario alle parole di legge) individuarla proprio nei 2 euro del premio singolo … quindi esclusione per e.g. 10 premi da 20 centesimi, ma inclusione per 11 premi da 20 centesimi … A pelle, leggendo la norma, mi sembrerebbe però una strada sbagliata.

    Trovo l’argomento interessante perchè aprirebbe la possibilità di iniziative “snelle” nel rispetto dello spirito della legge (se il premio che si può vincere è di modico valore, la sovrastruttura necessaria per il rispetto della fede pubblica perde un po’ il suo senso perchè è il destinatario stesso dell’iniziativa in grado di capire che non deve fare salti mortali per l’equivalente di due caffè di premio … mentre giustamente, a fronte di un premio di 10000 euro o più, c’è chi ci può lasciare la testa, fare delle cose di cui si pentirebbe e la fede pubblica diviene assolutamente rilevante … )

    Che dici?

    Un saluto e grazie ancora per il tuo blog!

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    • ciao Alberto e grazie dell’interessamento.
      Per quanto concerne quello che mi dici mi pare che sia molto sensato e che a mio avviso il discorso meriterebbe essere approfondito.
      Tuttavia devo dirti che allo stato dei fatti le info in mio possesso sono quelle che leggi nell’articolo e pertanto secondo la mia interpretazione molteplici premi di modico valore danno vita ad un montepremi di valore di rilievo…anche e soprattutto sotto il profilo fiscale.
      Sto facendo una ricerca approfondita per capire se vi sia qualche circolare che si riferisca in via preliminare al montepremi ed alla sua entità. Allo stato non dispongo di info aggiuntive tuttavia se ne entrerò in possesso mi riprometto di comunicartele.
      Grazie ancora per la questione e rimaniamo in contatto nel caso in cui vi dovessero essere nuovi spunti
      a presto.

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      • Grazie a te!

        La cosa mi incuriosisce molto, anche perchè veramente aprirebbe le porte a una gestione “snella” di determinate iniziative promozionali, altrimenti semplicemente “antieconomiche” … e potrebbe consentire di riportare, con pochi accorgimenti, negli argini della legalità tante iniziative online che al momento, francamente, di legale sembrano avere ben poco (per ignoranza o calcolo che sia) …

        Un saluto!

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      • Caro Alberto…
        abbiamo delle risposte corrette e sicure che ci arrivano direttamente dal MISE e piu’ precisamente dal numero informativo il quale mi dice:

        per quanto riguarda i premi non si deve fare riferimento al valore complessivo ma al valore di ogni singolo bene dato in premio. Tuttavia affinché operi l’esclusione di cui alla lett. d) del comma 1 art. 6 del d.P.R. n. 430/2001 è necessario che la corresponsione di tali beni non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità della vendita alla quale l’offerta è collegata.…sostanzialmente il premio nn deve essere legato alle vendite…infatti proprio all’esempio prospettato come segue: “compra il prodotto X e puoi vincere uno dei 10.000 portachiavi messi in palio del valore di € 1” mi è stato risposto che in questo specifico caso siamo nell’ambito dei concorsi a premi con applicazione della normativa e di tutto ciò che ne consegue. Ritengo che questa sia la risposta e la soluzione alla questione nei termini prospettati
        Grazie ancora per avermi interpellato
        a tua disposizione
        Cordialmente
        Alfonso

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  2. Alfonso, whoa, interessante! Ci leggi anche tu che quindi situazioni dove non c’è alcuna vendita di prodotto correlata ma il premio è conseguenza (di sorte) di un’azione del partecipante al concorso (e.g. rispondi a una domanda, puoi vincere uno dei 10.000 portachiave in palio a estrazione istantanea) siamo pienamente nel campo operativo dell’esclusione in questione e quindi non soggetti ai (giustissimi) obblighi previsti a tutela della fede pubblica?

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    • beh l’art 6 testualmente dice:
      (Esclusioni)
      1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
      a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la
      presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del
      premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o
      rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della
      collettività;
      b) le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti
      radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni
      stesse, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese;
      per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che
      intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro
      collegamento a distanza; (*)
      c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e
      dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere
      diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di
      promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
      d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la
      corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.

      e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere
      pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.
      (*) Comma così modificato dall’art. 7, c. 9, legge 3 maggio 2004, n. 112.

      Qundi secondo me, se non colleghi l’attività alla vendita di un prodotto non incappi nella normativa…

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      • Alfonso, intanto grazie per il confronto (che stiamo spero con piacere e utilità condividendo con i lettori del tuo blog) … era la conclusione a cui ero arrivato anche io … ma continuavo ad incappare in rete nella considerazione sul “montepremi” … che però non trovavo da nessuna parte nella norma …

        Ad essere sincero, un dubbietto (che condivido per chiarire) ancora lo avrei, perchè quel “semprechè” correlato con un così naturale ed esplicito riferimento alla natura e all’entità delle vendite “alle quali le offerte sono collegate”, potrebbe portare a una lettura di questo tipo:


        esiste un’esclusione, che riguarda i casi in cui i premi sono collegati a vendite.

        Questa esclusione opera solo quando i premi sono di minimo valore e quando la loro “corresponsione” non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite.

        Riesco a leggere (anche se mi suona come una forzatura) questa possibile interpretazione, però faccio fatica a immaginarmi il caso, cosa che mi fa propendere ancora di più verso la medesima interpretazione a cui sei giunto anche tu: se non si collega l’attività alla vendita (diretta) di un prodotto, la normativa non si applica, venendo meno il presupposto della sua applicazione.

        Intanto, grazie per aver ragionato insieme a me sul caso e per aver interpellato una fonte “autorevole” (avevo provato anche io, ma la domanda era rimasta senza risposta).

        Ciao!

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      • grazie a te! mi piacerebbe confrontarmi coi lettori di questo blog sempre di piu’ …

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  3. Inanzittutto complimenti per il sito ed il dibattito…il tema mi sta a cuore.
    Secondo voi entro quanto deve rientrare questo valore modico per i premi non legati alle vendite. Io ad esempio vorrei regalare per estrazione dei biglietti per mostra dal valore di28 euro a premio.
    Un ‘altra domanda come mi devo comportare per quel che rigurda l’estrazione.Me la posso fare in casa o mi devo procurare un sistema ad hoc/funzionario camerale/tutela del consumatore/notaio ecc. Io ho pensato estrazione pubblica che si svolge presso…il giorno….Vi ringrazio per la risposta
    Deme

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    • rispondo alla prima parte della tua richiesta allegando una faq del Ministero:

      D. – Come deve essere interpretato il concetto di modico valore al fine di escludere l’iniziativa
      dalla normativa sui concorsi e le operazioni a premio ?
      R. – La lettera d) del comma 1 dell’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 si riferisce alle manifestazioni a premio che conferiscono come premi piccoli omaggi ai consumatori ed il cui valore commerciale sia effettivamente modesto sempre che essi non siano conferiti a seguito dell’acquisto di un determinato prodotto al fine di incentivarne la vendita o non siano legati ad un determinato valore di acquisto prescindendo dalla natura del bene acquistato.

      Quanto alla nozione di minimo valore e al suo ambito applicativo va ricordato che ha costituito un
      riferimento l’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto appro4
      vato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore viene assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari. Tenuto conto che la normativa risale al 1940, attualmente si ritiene che il valore debba riferirsi ad oggetti privi di caratteristiche di particolare interesse o pregio. Conseguentemente, anche un oggetto che ha il costo di Euro 1,00 potrebbe avere un valore di mercato superiore, come ad esempio una cartolina in quanto firmata da un personaggio famoso.

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  4. Salve,volevo chiedere informazioni.Posseggo una pagina fan su facebook e qualche tempo fa organizzavamo contest a premi,ossia,gli utenti caricavano un disegno, e questi venivano votati da altri utenti e in base al voto più alto ,il vincitore si portava a casa un gadget cosplay posseduto da noi admin e che regalavamo.Quando abbiamo saputo di tutto questo,abbiamo lasciato perdere però ora mi chiedevo…Se costruisco io gli oggetti da dare in regalo,rischio lo stesso? o posso farlo tranquillamente?Grazie mille

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    • Grazie mille per la richiesta Francesca;
      personalmente non ci vedo nulla di particolarmente “sanzionabile” tuttavia ti consiglio di mandare una email all’indirizzo del Ministero dello Sviluppo Economico affinchè tu possa ricevere un parere autorevole e non semplicemente interpretativo.
      Quello che penso io è una questione meramente personale mentre il parere dell’Amministrazione competente è l’unico parere cui consiglio chiunque di attenersi per fare valutazioni di questo tipo. di seguito i riferimenti telefonici e mail cui qualunque cittadino o addetto ai lavori può rivolgersi per pareri ed informazioni:
      Contatti

      Dal 1° agosto 2012 il numero verde – 800 300 103 – sarà disattivato
      Per informazioni: tel: (+39) 06.9651.7258 – fax: (+39) 06.9651.7386
      Indirizzo dove inviare la posta: DG MCCVNT Divisione XIX – Manifestazioni a premio, via Molise, 2 – 00187 – Roma
      Indirizzo degli uffici della Divisione: via Liguria, 26 – 00187 – Roma
      Per quesiti amministrativi: m.premioinfo@sviluppoeconomico.gov.it o imp.mccvnt.div19@pec.sviluppoeconomico.gov.it
      Per supporto a compilazione dei modelli elettronici ultimata: m.premiohelp@sviluppoeconomico.gov.it

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  5. Grazie mille,contatto il Ministero dello sviluppo economico…

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