Per quanto concerne poi il fatto se “Gli oggetti di minimo valore” costituiscano Montepremi la lett. d) dell’art. 6 del D.p.r. 430/2001 codifica quale ipotesi derogatoria dall’assoggettabilità delle manifestazioni a premio le iniziative “nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore” ed a condizione che il loro conferimento non dipenda dalla natura o dall’entità delle vendite a cui le offerte stesse sono collegate. Tuttavia, nel caso di conferimento di molteplici premi, ad es. 1000 premi del valore ciascuno di € 0,80, in questo caso sarà comunque indispensabile attenersi alla normativa del D.p.r. 430/2001 e effettuare pertanto la comunicazione al Ministero, fideiussione etc etc in quanto il Montepremi complessivo, nonostante il valore minimo di ciascun premio. Il Montepremi sarà infatti, comunque, quantificabile in una somma superiore agli € 2 di cui sopra (o,80 x 1000 premi = Montepremi € 800) e assogettato alla disciplina sui concorsi.
Dovrà intendersi come minimo valore per la legislazione in materia con espresso riferimento anche anche alla circolare n.88/E del 22 Luglio 1998 del Ministero delle Finanze intendendosi il bene avente un valore limitato a € 2.
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