D.M. 19 Novembre 2008 – Come Classificare le spese di Rappresentanza ?

con il D.M. 19 Novembre 2008 pubblicato in gazzetta ufficiale a Gennaio 2009 sono state disegnate le regole per stabilire quando una spesa è da classificare come di rappresentanza o no.

L’approccio che emerge dal decreto, nonostante le spese in oggetto siano da sempre state circondate da un clima di incertezza, è alquanto semplice e sostanzialmente può essere ricondotto ad alcune regole base che sulla base della congruità e inerenza al test di congruità potranno essere dedote o meno.

Ciò detto si può semplificare e distinguere le spese come segue:

1) Spese per beni distribuiti Gratuitamente

2) Eventi in occasione di mostre, open house ed altro nelle sedi dell’impresa

3) Viaggi turistici promozionali ed eventi in occasione di ricorrenze

Sull base della congruità di tale spesa attraverso il Test di congruità si potrà definire la percentuale ed il calcolo massimo dell’importo deducibile.

Il test dic ongruità è il calcolo dell’importo massimo deducibile e si effettua applicando le seguenti percentuali per scaglioni di ricavi e proventi:

– 1,3% fino a 10 milioni di Euro

– 0,5% fra 10 milioni e 50 milioni di euro

-0,1% oltre 50 milioni di euro

Eccezione

Al test di congruità non devono essere sottoposte le spese per beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro che risultano comunque interamente deducibili. Es. Se una società ha ricavi per 15 milioni, le sarà concesso dedurre le spese di rappresentanza fino a € 155 mila all’anno

10.000.000 x 1,3% = 130.000

5.000.000 x 0,5%  = 25.000

Se sostiene oneri per € 170.000, dovrà rendere indeducibile l’eccedenza di € 15 mila

Allego una tabella riepilogativa sulle diverse spese sostenute e sulla relativa detraibilità scarcabile da qui : tabella-spese-deducibili